Art. 2;
      Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione
             di natura transitoria e durata degli stessi

   1.  I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art.
5,  comma  1,  della  legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non
inferiore  ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti
sono  stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e
/o  dei  conduttori  per  fattispecie - con particolare riferimento a
quelle  derivanti  da  mobilita'  lavorativa  - da individuarsi nella
contrattazione  territoriale  tra  le  organizzazioni sindacali della
proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
   2.  I  canoni  di  locazione  dei  contratti di natura transitoria
relativi  ad  immobili  ricadenti  nelle  aree metropolitane di Roma,
Milano,  Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Napoli, Torino, Bari,
Palermo  e  Catania,  nei  comuni  con  esse confinanti e negli altri
comuni  capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno
dei  valori  minimi  e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione
per  le  aree  omogenee,  come  individuate  dall'art. 1. Gli Accordi
territoriali  relativi  a  questo tipo di contratti possono prevedere
variazioni,  fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e
massimi  anzidetti  per  tenere  conto, anche per specifiche zone, di
particolari  esigenze  locali.  In  caso  di inesistenza di accordo a
livello  locale,  i  valori di riferimento sono quelli definiti dalle
condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma
3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
   3.  Per le proprieta' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, si procede -
per  i  comuni  di  cui  al  comma 2 del presente articolo - mediante
Accordi  integrativi,  stipulati  fra  i  soggetti e con le modalita'
indicate nell'art. 1 medesimo.
   4.  1  contratti  di cui al presente articolo devono prevedere una
specifica  clausola  che  individui  l'esigenza di transitorieta' del
locatore  e/o  del  conduttore - da provare quest'ultima con apposita
documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare
il  permanere  della  stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi
prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
   5.  1  contratti  di cui al presente articolo sono ricondotti alla
durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n.
431,  in  caso  di  inadempimento  delle  modalita' di conferma delle
esigenze  transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma
6, ovvero nel caso le esigenze di transitorieta' vengano meno.
   6.  Sono  approvati  i  tipi  di contratto, rispettivamente per le
proprieta'  individuali  (allegato  C)  e  per  le  proprieta' di cui
all'art. 1, commi 5 e 6 (allegato D).
   7.  I  contratti  di  locazione  di  cui al presente articolo sono
stipulati  utilizzando  esclusivamente  i tipi di contratto di cui al
precedente comma.
   8.   Le  parti  contrattuali  possono  essere  assistite,  a  loro
richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.