Art. 5
                        Agevolazioni fiscali

   1.  Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati
nel  territorio  dei  comuni  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30
dicembre  1988,  n.  551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61,  stipulati  o  rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'art. 2,
comma  3,  della  legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo
definito  in  sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal
presente  decreto, nonche' ai contratti di cui agli articoli 1, comma
3,  e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la
disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
   2.  Il  reddito  imponibile  dei fabbricati locati, determinato ai
sensi  dell'art.  34  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione
che  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  all'anno in cui si
intende  usufruire  della  agevolazione siano indicati gli estremi di
registrazione  del  contratto  di  locazione, l'anno di presentazione
della  denuncia  dell'immobile  ai  fini  dell'imposta comunale sugli
immobili  e  il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini
di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della citata
legge  n.  431/1998,  i tipi di contratto di cui all'art. 4-bis della
stessa  legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi
previste  siano  state  tutte  integralmente accettate da entrambe le
parti contraenti ed integrate quando richiesto.
   3.  In  sede  di  prima  applicazione  del presente decreto e fino
all'eventuale  aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'art. 8,
comma  4,  della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per
la  determinazione  dell'imposta  di registro e' assunta nella misura
del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.
   4. In relazione a quanto stabilito dall'art. 10 della citata legge
n.  431  del 1998 e dall'art. 13-ter del decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, come modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti
titolari  di  contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  degli  stessi,  stipulati o rinnovati a norma
degli  articoli  2,  comma  3  e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9
dicembre  1998,  n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo
dell'anno  durante  il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:

     a)  Euro  495,80  se  il  reddito  complessivo  non  supera Euro
15.493,71;
     b)  Euro  247,90 se il reddito complessivo supera Euro 15.493,71
ma Euro 30.987,41.