Art. 6
                    Commissioni di conciliazione

   1.  Per  ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione
ed  esecuzione  dei  contratti  di cui al presente decreto nonche' in
ordine  all'esatta  applicazione  degli  Accordi  territoriali  e  /o
integrativi,   ciascuna   parte   puo'  richiedere,  prima  di  adire
l'Autorita'   giudiziaria,   che   si  pronunci  una  Commissione  di
conciliazione  stragiudiziale  che  deve  decidere non oltre sessanta
giorni dalla data della richiesta.
   2.  E'  altresi'  nella  facolta' di ciascuna parte ricorrere alla
Commissione  di  conciliazione  affinche'  attesti la rispondenza del
contenuto  economico  e  normativo  del  contratto  agli  Accordi  di
riferimento.
   3.   In  caso  di  variazione  dell'imposizione  fiscale  gravante
sull'unita'  immobiliare locata, in piu' o in meno, rispetto a quella
in  atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata
puo'  adire  la  Commissione  di  cui  al presente articolo, la quale
determina,  nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone
da corrispondere.
   4.  La richiesta di decisione della Commissione, costituita con le
modalita'  indicate  negli  allegati  tipi di contratto, non comporta
oneri a carico della parte richiedente.