Art. 6 Commissioni di conciliazione 1. Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonche' in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali e /o integrativi, ciascuna parte puo' richiedere, prima di adire l'Autorita' giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta. 2. E' altresi' nella facolta' di ciascuna parte ricorrere alla Commissione di conciliazione affinche' attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento. 3. In caso di variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unita' immobiliare locata, in piu' o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata puo' adire la Commissione di cui al presente articolo, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere. 4. La richiesta di decisione della Commissione, costituita con le modalita' indicate negli allegati tipi di contratto, non comporta oneri a carico della parte richiedente.