Art. 2. 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dello stesso e' data comunicazione agli interessati. 2. Il presente decreto, con riferimento ai soggetti beneficiari dell'agevolazione nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e del relativo importo, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Roma, 17 marzo 2003 Il dirigente: Cobis