Art. 2.
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana;   dello  stesso  e'  data  comunicazione  agli
interessati.
  2.  Il  presente  decreto,  con riferimento ai soggetti beneficiari
dell'agevolazione  nella forma del credito di imposta, completo degli
estremi  identificativi  e  del  relativo importo, viene trasmesso al
sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
    Roma, 17 marzo 2003
                                                  Il dirigente: Cobis