IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

   In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

                              Dispone:
   1.  Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
   1.1.  Sono  approvati  i seguenti modelli di dichiarazione ai fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive per l'anno 2002,
con le relative istruzioni:
   "Unico 2003 - PF, quadro IQ", riservato alle persone fisiche;
   "Unico  2003  - SP, quadro IQ", riservato alle societa' di persone
ed equiparate;
   "Unico 2003 - SC, quadro IQ", riservato alle societa' di capitali,
enti commerciali ed equiparati;
   "Unico 2003 - ENC, quadro IQ", riservato agli enti non commerciali
ed equiparati;
   "Unico  2003  -  AP, quadro IQ", riservato alle amministrazioni ed
enti pubblici.
   1.2.  I  soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione
ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi
ai  modelli  di  cui  al  punto  1.1  contestualmente  alla  predetta
dichiarazione,  barrando  anche la casella "IRAP" nella sezione "Tipo
di dichiarazione" posta nel frontespizio del modello.
   1.3.   I   soggetti   non   obbligati   alla  presentazione  della
dichiarazione  ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i
quadri   relativi  ai  modelli  di  cui  al  punto  1.1  unendoli  al
frontespizio  del  modello  della  dichiarazione  di riferimento. Nel
frontespizio,  che deve essere interamente compilato e firmato, deve,
in  particolare, essere barrata la casella "IRAP" nella sezione "Tipo
di dichiarazione".
   2.  Modalita'  di  indicazione degli importi e di trasmissione dei
dati della dichiarazione.
   2.1.  Nei  modelli  di  cui  al punto 1, gli importi devono essere
indicati  in  unita'  di  euro  con  arrotondamento per eccesso se la
frazione  decimale  e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se inferiore a detto limite.
   2.2.   I  soggetti  tenuti  alla  presentazione  telematica  della
dichiarazione  e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati
contenuti  nei  modelli  di  cui  al  punto  1  secondo le specifiche
tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
   2.3.   E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322 e
successive   modificazioni,   di   rilasciare   al   contribuente  la
dichiarazione  su  modelli conformi per struttura e sequenza a quelli
approvati con il presente provvedimento.
   3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
   3.1.  I  modelli  di  dichiarazione  di cui al punto 1.1 sono resi
disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in  formato
elettronico   e  possono  essere  utilizzati  prelevandoli  dai  siti
Internet  www.agenziaentrate.it  e  www.finanze.it,  nel rispetto, in
fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato
1 al presente provvedimento.
   3.2.  I  medesimi  modelli possono essere anche prelevati da altri
siti  Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate   nell'Allegato   1  al  presente  provvedimento  e  rechino
l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
   3.3.  E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel
rispetto  delle  caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al
presente  provvedimento.  A  tal fine i modelli sono resi disponibili
gratuitamente   dall'Agenzia   delle   entrate   nel   sito  Internet
www.agenziaentrate.it in uno specifico formato elettronico, riservato
ai   soggetti   che  dispongono  di  sistemi  tipografici,  idoneo  a
consentirne la riproduzione.
   3.4.  Per  la  consegna  dei  modelli di dichiarazione alle banche
convenzionate  o  agli uffici postali deve essere utilizzata la busta
di   cui   all'Allegato  B  al  provvedimento  14  gennaio  2003,  di
approvazione   del   modello  IVA/2003,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003. Ai
fini  della  stampa  della  medesima busta devono essere osservate le
caratteristiche   tecniche  contenute  nell'Allegato  A  al  predetto
provvedimento di approvazione del modello IVA/2003.
   Motivazioni:
   Il  presente  provvedimento,  emanato  in base all'articolo 19 del
decreto   legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni,   recante,  tra  l'altro,  l'istituzione  dell'imposta
regionale   sulle   attivita'   produttive   (IRAP)   e  la  relativa
dichiarazione  dei  soggetti  passivi,  nonche'  all'articolo  1  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto, approva i modelli di dichiarazione "Unico 2003 - PF,
quadro  IQ",  "Unico  2003 - SP, quadro IQ", "Unico 2003 - SC, quadro
IQ", "Unico 2003 - ENC, quadro IQ", "Unico 2003 - AP, quadro IQ", con
le  relative  istruzioni,  da utilizzare per la dichiarazione ai fini
dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno
2002.
   In  particolare,  i  soggetti  obbligati  alla presentazione della
dichiarazione  ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i
quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione.
I  soggetti  che, invece, non sono obbligati alla presentazione della
dichiarazione  ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i
quadri  relativi  all'IRAP  unendoli  al  frontespizio  del  medesimo
modello  di  dichiarazione.  In  ogni caso occorre barrare la casella
"IRAP"   nella   sezione   "Tipo   di   dichiarazione"  inserita  nel
frontespizio dei modelli.
   Il  presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di
modificare  la  struttura  e il contenuto della dichiarazione ai fini
dell'IRAP  allo  scopo  di  adeguarla  alla  vigente  normativa  e di
semplificarne la compilazione.
   I  quadri  per  la  dichiarazione ai fini dell'IRAP possono essere
compilati  esclusivamente  in  euro, con arrotondamento all'unita' di
euro  per  eccesso  se  la frazione decimale e' pari o superiore a 50
centesimi  di  euro  ovvero  per difetto se inferiore a detto limite,
secondo  le  regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina
comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
   Con  lo  stesso  provvedimento  viene,  inoltre,  disciplinata  la
reperibilita'  dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in
formato    elettronico   sui   siti   Internet   dell'Amministrazione
finanziaria,  nonche'  viene  autorizzata  la  stampa,  anche  per la
compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
   Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
   Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
   decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
   statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
   regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
   decreto  del  Ministro  delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
   Disciplina normativa di riferimento:
   decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
   decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
   legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
   decreto   legislativo   9   luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
   decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive  (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
   decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213: disposizioni per
l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
   decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
   decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del  12  agosto  1998:  modalita' tecniche di trasmissione telematica
delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di locazione e di affitto da
sottoporre  a  registrazione,  nonche'  di  esecuzione telematica dei
pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24
dicembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del 31
dicembre  1999,  nonche'  dal  decreto del Ministero delle finanze 29
marzo  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2000;
   legge  27  luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente;
   legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
   decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3
del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti incaricati della
trasmissione   telematica   delle   dichiarazioni,  tra  i  quali  le
amministrazioni dello Stato;
   legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale dello Stato;
   decreto   legislativo   12   aprile  2001,  n.  168:  disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n. 47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare;
   decreto-legge   25   settembre   2001,  n.  350,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 409: disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
   legge  18  ottobre  2001, n. 383: primi interventi per il rilancio
dell'economia;   provvedimento   21  dicembre  2001,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  8  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 11 del 14
gennaio  2002:  approvazione  dei  modelli  di dichiarazione IVA/2002
concernenti  l'anno  2001,  con  le  relative  istruzioni e busta, da
presentare  nell'anno  2002  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
nonche' del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni;
   provvedimento   21   dicembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  13  alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002:
approvazione  dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la
compilazione,  concernente  la  dichiarazione dei sostituti d'imposta
nonche'   degli   intermediari   ed   altri   soggetti   tenuti  alla
comunicazione  di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;
legge  28  dicembre  2001, n. 448: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
   decreto-legge   15   aprile   2002,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  15  giugno  2002,  n. 112: disposizioni
finanziarie   e   fiscali   urgenti   in   materia   di  riscossione,
razionalizzazione  del  sistema  di formazione del costo dei prodotti
farmaceutici,      adempimenti     ed     adeguamenti     comunitari,
cartolarizzazioni,  valorizzazione  del  patrimonio  e  finanziamento
delle infrastrutture;
   decreto-legge   24   settembre   2002,  n.  209,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  novembre 2002, n. 265: disposizioni
urgenti  in  materia  di  razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto   all'elusione  fiscale,  di  crediti  di  imposta  per  le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i
concessionari  della riscossione e di imposta di bollo; decreto-legge
24  dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21   febbraio  2003,  n.  27:  disposizioni  urgenti  in  materia  di
adempimenti  comunitari  e  fiscali, di riscossione e di procedure di
contabilita';
   legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive modificazioni:
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato.
   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 21 marzo 2003
                                                Il direttore: Ferrara