Art. 7. L'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni conferite decorrera' contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 5. Sino alla data di effettiva messa a disposizione delle suddette risorse, alle erogazioni e connessi adempimenti, relativi alle singole convenzioni, si provvedera' secondo i criteri e le modalita' previste dagli articoli 8 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, come disposto dalla delibera del CIPE n. 75 del 3 maggio 2001 (G.U. n. 182 del 7 agosto 2001).