Art. 7.
   L'esercizio  da  parte  delle  Regioni  delle  funzioni  conferite
decorrera'  contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse
finanziarie di cui al precedente art. 5.
   Sino  alla  data  di effettiva messa a disposizione delle suddette
risorse,  alle  erogazioni  e  connessi  adempimenti,  relativi  alle
singole  convenzioni, si provvedera' secondo i criteri e le modalita'
previste  dagli  articoli  8 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  e  successive modifiche e integrazioni, come disposto
dalla  delibera  del  CIPE n. 75 del 3 maggio 2001 (G.U. n. 182 del 7
agosto 2001).