L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 aprile 2003; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario"; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante "Legge elettorale regionale", e successive modifiche e integrazioni; Rilevato che con decreto del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia del 18 marzo 2003, n. 68/Pres. sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del presidente della regione e del consiglio regionale; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni; Vista la legge della regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, recante "Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta", e successive modificazioni; Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 12 febbraio 2003, n. 98 sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del Consiglio regionale; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione del Consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per l'elezione del Consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma Valle d'Aosta, fissate per il giorno 8 giugno 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.