Art. 11.
        Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano
di  trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che
si   avvalgono   della   facolta'  di  diffondere  messaggi  politici
autogestiti a pagamento:
    a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede
dell'emittente,   di   cui  viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero
telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento,
che  puo'  essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente,
concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del
materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche
utilizzare,  per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello
MAG/1/ER,  nonche',  per i messaggi politici autogestiti a pagamento,
il modello MAP/l/ER, resi disponibili nel sito Web dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni: ww.agcom.it;
    b) inviano,   anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  Comitato
regionale   per  le  comunicazioni,  che  ne  informa  sinteticamente
l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui
alla  lettera  a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di
anticipo,   ogni  variazione  successiva  del  documento  stesso  con
riguardo  al  numero  dei  contenitori  e  alla loro collocazione nel
palinsesto.   A   quest'ultimo   fine,  le  emittenti  possono  anche
utilizzare,  per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello
MAG/2/ER,  nonche',  per i messaggi politici autogestiti a pagamento,
il   modello   MAP/2/ER,  resi  disponibili  nel  predetto  sito  Web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
  2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  fino al giorno di presentazione delle
candidature,  i  soggetti politici interessati a trasmettere messaggi
autogestiti  comunicano  alle  emittenti  e  al  competente  Comitato
regionale  per  le  comunicazioni,  anche a mezzo telefax, le proprie
richieste,   indicando   il  responsabile  elettorale  e  i  relativi
recapiti,  la  durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere
utilizzati,  per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello
MAG/03/ER,  nonche', per i messaggi politici autogestiti a pagamento,
il   modello   MAP/3/ER,  resi  disponibili  nel  predetto  sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.