Art. 22.
         Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni
  1.  Il  Comitato regionale per le comunicazioni assolve nell'ambito
territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11,
12 e 13, i seguenti compiti:
    a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della
legislazione  vigente  e  del  presente  provvedimento da parte delle
emittenti   locali,   nonche'   delle  disposizioni  dettate  per  la
concessionaria  del  servizio pubblico dalla Commissione parlamentare
per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
    b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i
relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i
provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito
all'art. 23 del presente provvedimento.