Art. 23. Procedimenti sanzionatori 1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorita', al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto. 2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 3. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge. 4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione. 5. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommari e di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorita' stessa. 6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per le comunicazioni che formula le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 8. 7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, sentito il competente Comitato di cui al comma 6, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del Comitato stesso, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita' medesima. 9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa. 10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per le comunicazioni. 11. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilita'.