Art. 24. Ambito territoriale di applicazione 1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio di Regioni non interessate dalle consultazioni elettorali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera. 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne per le elezioni regionali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera, con altre consultazioni elettorali comunali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione. 3. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla comunicazione politica e alla parita' di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per le elezioni regionali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera. 4. Nei giorni di votazione e in quelli precedenti del 24, 25, 26 maggio e 7, 8, 9 giugno 2003, la trasmissione dei programmi di comunicazione politica o dei messaggi politici autogestiti e', in ogni caso, sospesa sulle emittenti radiofoniche e televisive private nazionali, in considerazione della consistenza del corpo elettorale interessato dalle campagne relative a tutte le consultazioni in atto. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it Roma, 8 aprile 2003 Il presidente: Cheli