Art. 24.
                 Ambito territoriale di applicazione
  1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai
programmi   e   alle   trasmissioni  destinati  ad  essere  trasmessi
esclusivamente  nel  territorio  di  Regioni  non  interessate  dalle
consultazioni  elettorali  di cui all'art. 1, comma 1, della presente
delibera.
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle  campagne per le elezioni regionali di cui all'art. 1, comma 1,
della  presente delibera, con altre consultazioni elettorali comunali
o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della
legge   22   febbraio   2000,  n.  28  relative  a  ciascun  tipo  di
consultazione.
  3. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla
comunicazione  politica  e  alla  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione   che  non  attengono  alla  campagna  per  le  elezioni
regionali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.
  4.  Nei  giorni  di votazione e in quelli precedenti del 24, 25, 26
maggio  e  7,  8,  9  giugno  2003,  la trasmissione dei programmi di
comunicazione  politica  o  dei  messaggi politici autogestiti e', in
ogni  caso, sospesa sulle emittenti radiofoniche e televisive private
nazionali,  in  considerazione della consistenza del corpo elettorale
interessato dalle campagne relative a tutte le consultazioni in atto.
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'
per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito
web della stessa Autorita': www.agcom.it
    Roma, 8 aprile 2003
                                                 Il presidente: Cheli