Art. 10.
                        Codice identificativo
  1.  Ciascun  apparecchio o congegno deve essere munito di un codice
univoco  alfanumerico identificativo, rilasciato dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
  2.  Ciascun  apparecchio  o  congegno  deve visualizzare su video o
display,  ad  ogni  accensione e per almeno cinque secondi, il codice
identificativo  di  cui  all'apposito  contatore di cui al precedente
art. 7, lettera a).