Art. 10. Codice identificativo 1. Ciascun apparecchio o congegno deve essere munito di un codice univoco alfanumerico identificativo, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 2. Ciascun apparecchio o congegno deve visualizzare su video o display, ad ogni accensione e per almeno cinque secondi, il codice identificativo di cui all'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera a).