Art. 12.
              Registro delle manutenzioni straordinarie
  1.  Per  ciascun apparecchio di cui al presente decreto deve essere
predisposto  e conservato, congiuntamente alla scheda esplicativa, il
registro  sul  quale  sono  annotati  gli  interventi di manutenzione
straordinaria  che  interessano  la  scheda  di gioco e che risultano
necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche, le modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi.
  2.  Sono responsabili della manutenzione straordinaria i produttori
o  gli  importatori  degli apparecchi o congegni ovvero i soggetti da
questi autorizzati.
  3.  Il  registro  delle  manutenzioni, per ciascun intervento, deve
riportare:
    a) l'oggetto dell'intervento;
    b) la data di effettuazione;
    c) i dati identificativi del soggetto che lo ha effettuato.