Art. 12. Registro delle manutenzioni straordinarie 1. Per ciascun apparecchio di cui al presente decreto deve essere predisposto e conservato, congiuntamente alla scheda esplicativa, il registro sul quale sono annotati gli interventi di manutenzione straordinaria che interessano la scheda di gioco e che risultano necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche, le modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi. 2. Sono responsabili della manutenzione straordinaria i produttori o gli importatori degli apparecchi o congegni ovvero i soggetti da questi autorizzati. 3. Il registro delle manutenzioni, per ciascun intervento, deve riportare: a) l'oggetto dell'intervento; b) la data di effettuazione; c) i dati identificativi del soggetto che lo ha effettuato.