Art. 13.
                      Informazioni al pubblico
  1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al presente
decreto  devono  essere  chiaramente  visibili,  espressi  in  lingua
italiana,  i  valori  relativi  al costo della partita, le regole del
gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonche'
il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.