Art. 14. Modifiche ed integrazioni al decreto interdirettoriale 11 marzo 2003 1. Al decreto interdirettoriale 11 marzo 2003, concernente le regole tecniche relative agii apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'art. 1, comma 2, le lettere e) ed i) sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere g) e k) dell'art. 1, comma 2, del presente decreto; b) al medesimo art. 1, comma 2, sono aggiunte le lettere n) e o), relative, rispettivamente, alle definizioni di gestore ed esercente previste dalle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 2, del presente decreto; c) all'art. 6, comma 1, sono eliminate le parole «con conseguente rifiuto delle eventuali monete eccedenti»; d) all'art. 11, comma 2, sono eliminate le parole «ordinaria e»; e) all'art. 13, comma 1, dopo le parole «del T.U.L.P.S.» e' aggiunto: «Ove tale conversione non sia possibile, dal 1° gennaio 2004 gli stessi devono essere rimossi.»; f) all'art. 13, il comma 2, e' sostituito dal seguente «per gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 7, lettere a), b) e c), del T.U.L.P.S., installati anteriormente al 1° gennaio 2003, non si applicano le prescrizioni di cui al precedente art. 7, comma 1, nonche' quelle di cui agli articoli 8 e 10»; g) all'art. 13, comma 3, le parole «di cui al precedente art. 10» sono sostituire con le parole «di cui al precedente art. 9». Roma, 10 aprile 2003 Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Tino Il capo della Polizia Direttore generale della Pubblica sicurezza De Gennaro