Art. 14.
Modifiche ed integrazioni al decreto interdirettoriale 11 marzo 2003
  1.  Al  decreto  interdirettoriale  11  marzo  2003, concernente le
regole  tecniche  relative agii apparecchi e congegni di cui all'art.
110, comma 7, del T.U.L.P.S., sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
    a) all'art.  1,  comma  2,  le  lettere e) ed i) sono sostituite,
rispettivamente,  dalle  lettere  g)  e  k) dell'art. 1, comma 2, del
presente decreto;
    b) al medesimo art. 1, comma 2, sono aggiunte le lettere n) e o),
relative,  rispettivamente,  alle definizioni di gestore ed esercente
previste  dalle  lettere  c)  e d) dell'art. 1, comma 2, del presente
decreto;
    c) all'art. 6, comma 1, sono eliminate le parole «con conseguente
rifiuto delle eventuali monete eccedenti»;
    d) all'art. 11, comma 2, sono eliminate le parole «ordinaria e»;
    e) all'art.  13,  comma  1,  dopo  le  parole «del T.U.L.P.S.» e'
aggiunto:  «Ove  tale  conversione  non sia possibile, dal 1° gennaio
2004 gli stessi devono essere rimossi.»;
    f) all'art.  13,  il comma 2, e' sostituito dal seguente «per gli
apparecchi  e  congegni  da  divertimento ed intrattenimento previsti
dall'art.  110,  comma  7,  lettere a),  b)  e  c),  del  T.U.L.P.S.,
installati  anteriormente  al 1°  gennaio  2003,  non si applicano le
prescrizioni  di cui al precedente art. 7, comma 1, nonche' quelle di
cui agli articoli 8 e 10»;
    g) all'art. 13, comma 3, le parole «di cui al precedente art. 10»
sono sostituire con le parole «di cui al precedente art. 9».

      Roma, 10 aprile 2003

                                          Il direttore generale
                                      dell'Amministrazione autonoma
                                          dei monopoli di Stato
                                                   Tino


 Il capo della Polizia
   Direttore generale
della Pubblica sicurezza
      De Gennaro