Art. 2. Requisiti obbligatori degli apparecchi 1. In relazione al combinato disposto degli articoli 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e 38 della legge n. 388 del 2000, gli apparecchi e congegni da intrattenimento o da gioco di abilita' di cui al presente articolo: 1) funzionano con modalita' automatiche, semiautomatiche od elettroniche; 2) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche; 3) prevedono un costo, per ciascuna partita, non superiore a 50 centesimi di euro; 4) si basano su modalita' di gioco nelle quali gli elementi di abilita' od intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio; 5) non possono riprodurre, nemmeno in parte, il gioco del poker o le sue regole fondamentali; 6) sono programmati per una durata di ciascuna partita non inferiore a dieci secondi; 7) computano le vincite, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite ed in misura non inferiore al 90% delle somme giocate; 8) distribuiscono vincite esclusivamente in monete metalliche; 9) ciascuna vincita non puo' essere superiore a venti volte il costo della singola partita; 10) erogano la vincita subito dopo la conclusione di ciascuna partita vincente; 11) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilita' delle caratteristiche tecniche, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, di cui al successivo art. 8; 12) sono dotati di misure che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione, rendendone evidente a chiunque la manomissione stessa, anche solo tentata, attraverso modalita' diversificate, di cui al successivo art. 9; 13) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al successivo art. 10; 14) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 11, e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 12. 2. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono, altresi', essere conformi, in particolare, ai requisiti specificati agli articoli da 3 a 7.