Art. 2.
               Requisiti obbligatori degli apparecchi
  1.  In relazione al combinato disposto degli articoli 110, comma 6,
del  T.U.L.P.S.  e  38  della legge n. 388 del 2000, gli apparecchi e
congegni da intrattenimento o da gioco di abilita' di cui al presente
articolo:
    1)  funzionano  con  modalita'  automatiche,  semiautomatiche  od
elettroniche;
    2)  sono  attivabili  unicamente  con  l'introduzione  di  monete
metalliche;
    3)  prevedono  un costo, per ciascuna partita, non superiore a 50
centesimi di euro;
    4)  si  basano  su modalita' di gioco nelle quali gli elementi di
abilita'  od intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio;
    5) non possono riprodurre, nemmeno in parte, il gioco del poker o
le sue regole fondamentali;
    6)  sono  programmati  per  una  durata  di  ciascuna partita non
inferiore a dieci secondi;
    7)  computano  le  vincite,  in  modo non predeterminabile, su un
ciclo  complessivo di 7.000 partite ed in misura non inferiore al 90%
delle somme giocate;
    8) distribuiscono vincite esclusivamente in monete metalliche;
    9)  ciascuna  vincita  non puo' essere superiore a venti volte il
costo della singola partita;
    10)  erogano  la  vincita  subito dopo la conclusione di ciascuna
partita vincente;
    11)    sono   muniti   di   dispositivi   che   ne   garantiscono
l'immodificabilita'  delle  caratteristiche tecniche, delle modalita'
di  funzionamento  e di distribuzione dei premi, di cui al successivo
art. 8;
    12)  sono  dotati  di  misure che ne bloccano il funzionamento in
caso  di manomissione, rendendone evidente a chiunque la manomissione
stessa,  anche  solo  tentata, attraverso modalita' diversificate, di
cui al successivo art. 9;
    13)  sono  muniti  di un univoco codice identificativo, di cui al
successivo art. 10;
    14)  sono  accompagnati  dalla  scheda  esplicativa,  di  cui  al
successivo  art.  11,  e  dal  registro delle manutenzioni, di cui al
successivo art. 12.
  2.  Gli  apparecchi  di  cui al presente articolo devono, altresi',
essere  conformi,  in  particolare,  ai  requisiti  specificati  agli
articoli da 3 a 7.