Art. 6.
      Requisiti tecnologici di base dell'apparecchio o congegno
  1.  Ciascun  apparecchio  o congegno dispone di una scheda di gioco
nella  quale  risiedono  tutte  le  componenti  hardware  e  software
necessarie al suo funzionamento.
  2. La scheda di gioco e' costituita da:
    a) i circuiti sui quali viene eseguito il software di gioco;
    b) i  circuiti  sui  quali  risiedono i contatori dei dati per la
memorizzazione dei parametri di cui al successivo art. 7;
    c) un'interfaccia  seriale  di  tipo  RS232,  ovvero  interfaccia
funzionalmente equivalente rispondente a standard internazionali, per
la  gestione  telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni e integrazioni.
  3.  La scheda di gioco contiene anche i protocolli di comunicazione
per  l'accesso ai dati e, ai fini della predetta gestione telematica,
i  protocolli  di rete per il trasporto dei dati su rete fissa e/o su
rete   mobile.   I   protocolli   saranno   definiti  con  successivi
provvedimenti  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato,
anche in relazione all'evoluzione tecnologica del settore.
  4. La scheda di gioco e' costituita da un'unita' fisica sulla quale
sono  realizzate le funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 ovvero,
in  alternativa,  da  unita' separate ma strettamente connesse, sulle
quali  sono  realizzate  le  funzioni di gioco nonche' le funzioni di
memorizzazione  dei  contatori  dei  dati, l'interfaccia seriale ed i
protocolli di comunicazione e di rete.