Art. 6. Requisiti tecnologici di base dell'apparecchio o congegno 1. Ciascun apparecchio o congegno dispone di una scheda di gioco nella quale risiedono tutte le componenti hardware e software necessarie al suo funzionamento. 2. La scheda di gioco e' costituita da: a) i circuiti sui quali viene eseguito il software di gioco; b) i circuiti sui quali risiedono i contatori dei dati per la memorizzazione dei parametri di cui al successivo art. 7; c) un'interfaccia seriale di tipo RS232, ovvero interfaccia funzionalmente equivalente rispondente a standard internazionali, per la gestione telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni. 3. La scheda di gioco contiene anche i protocolli di comunicazione per l'accesso ai dati e, ai fini della predetta gestione telematica, i protocolli di rete per il trasporto dei dati su rete fissa e/o su rete mobile. I protocolli saranno definiti con successivi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in relazione all'evoluzione tecnologica del settore. 4. La scheda di gioco e' costituita da un'unita' fisica sulla quale sono realizzate le funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 ovvero, in alternativa, da unita' separate ma strettamente connesse, sulle quali sono realizzate le funzioni di gioco nonche' le funzioni di memorizzazione dei contatori dei dati, l'interfaccia seriale ed i protocolli di comunicazione e di rete.