Art. 7.
           Informazioni sul funzionamento dell'apparecchio
  1.  Ciascun  apparecchio o congegno deve conservare memorizzate, in
specifici  contatori,  le  seguenti  informazioni relative al proprio
funzionamento:
    a) codice identificativo;
    b) contatore   progressivo   del   volume   di  euro  introdotti,
corrispondente alle partite giocate;
    c) contatore  progressivo  del  volume  di  euro restituiti sotto
forma di vincita;
    d) contatore  progressivo  del  numero  di  cicli  complessivi di
partite effettuati;
    e) contatore   progressivo   del   volume   di  euro  introdotti,
corrispondente alle partite giocate nel ciclo corrente;
    f)  contatore  progressivo  del  volume  di euro restituiti sotto
forma di vincite nel ciclo corrente;
    g) contatore del numero di partite del ciclo corrente;
    h) per    ogni    accensione,    spegnimento    o    manomissione
dell'apparecchio: data, ora, minuto ed identificazione dell'evento (0
= accensione; 1 = spegnimento; 2 = tentativo di manomissione);
    i) per  ogni  partita  eseguita  nel  ciclo corrente ed in quello
precedente:
      1) la data in formato «gg.mm.aa.»;
      2) la durata in secondi della partita, in formato «ss»;
      3)  il  moltiplicatore di vincita assegnato (da 1 a 20) in caso
di partita vinta.