Art. 7. Informazioni sul funzionamento dell'apparecchio 1. Ciascun apparecchio o congegno deve conservare memorizzate, in specifici contatori, le seguenti informazioni relative al proprio funzionamento: a) codice identificativo; b) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate; c) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto forma di vincita; d) contatore progressivo del numero di cicli complessivi di partite effettuati; e) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate nel ciclo corrente; f) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto forma di vincite nel ciclo corrente; g) contatore del numero di partite del ciclo corrente; h) per ogni accensione, spegnimento o manomissione dell'apparecchio: data, ora, minuto ed identificazione dell'evento (0 = accensione; 1 = spegnimento; 2 = tentativo di manomissione); i) per ogni partita eseguita nel ciclo corrente ed in quello precedente: 1) la data in formato «gg.mm.aa.»; 2) la durata in secondi della partita, in formato «ss»; 3) il moltiplicatore di vincita assegnato (da 1 a 20) in caso di partita vinta.