Art. 8.
            Dispositivi a garanzia dell'immodificabilita'
  1. Ciascun apparecchio o congegno deve essere dotato di dispositivi
che  non  consentano  la  manomissione,  sotto qualsiasi forma, degli
elementi  che  determinano  le  caratteristiche  tecniche, nonche' le
modalita' di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi.
  2. I dispositivi di cui al comma precedente consistono in programmi
che  bloccano  il  funzionamento  della  scheda  di  gioco in caso di
manomissione  ovvero,  in alternativa, in apposite soluzioni tecniche
che  impediscano  l'accesso  alla  scheda  di  gioco e che ne rendano
evidente la manomissione, anche solo tentata.
  3.  Ciascun  apparecchio o congegno deve essere predisposto in modo
da  preservare  le  memorie  dei dati nel caso di disconnessione o di
interruzione  della corrente elettrica, consentendo, al termine della
disconnessione  o  interruzione,  il ripristino dei programmi e delle
informazioni  nello  stato antecedente e la registrazione dell'evento
nell'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera h).