Art. 8. Dispositivi a garanzia dell'immodificabilita' 1. Ciascun apparecchio o congegno deve essere dotato di dispositivi che non consentano la manomissione, sotto qualsiasi forma, degli elementi che determinano le caratteristiche tecniche, nonche' le modalita' di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi. 2. I dispositivi di cui al comma precedente consistono in programmi che bloccano il funzionamento della scheda di gioco in caso di manomissione ovvero, in alternativa, in apposite soluzioni tecniche che impediscano l'accesso alla scheda di gioco e che ne rendano evidente la manomissione, anche solo tentata. 3. Ciascun apparecchio o congegno deve essere predisposto in modo da preservare le memorie dei dati nel caso di disconnessione o di interruzione della corrente elettrica, consentendo, al termine della disconnessione o interruzione, il ripristino dei programmi e delle informazioni nello stato antecedente e la registrazione dell'evento nell'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera h).