Art. 2. 1. Al provvedimento ISVAP del 6 luglio 1999, n. 1207 G. sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: l'art. 13, punto 4, e' sostituito dal seguente: "4. Le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata in due copie. Un esemplare delle relazioni da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 8 e 9 da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale rispettivamente dal rappresentante della societa' di revisione e dai componenti del collegio sindacale". Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal bilancio 2002 e dal primo semestre dell'esercizio 2003 per le relazioni semestrali.