Art. 2.
  1.  Al  provvedimento  ISVAP  del  6  luglio  1999, n. 1207 G. sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
  l'art. 13, punto 4, e' sostituito dal seguente:
    "4.   Le   imprese   che   esercitano   le   assicurazioni  e  la
riassicurazione  trasmettono  all'ISVAP  la relazione semestrale e la
relazione  semestrale  consolidata  in  due copie. Un esemplare delle
relazioni  da  trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale dal
rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui
agli  articoli 8  e  9  da  trasmettere  all'ISVAP e' sottoscritto in
originale   rispettivamente  dal  rappresentante  della  societa'  di
revisione e dai componenti del collegio sindacale".
                          Entrata in vigore
  1.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  si  applicano a
partire  dal  bilancio  2002 e dal primo semestre dell'esercizio 2003
per le relazioni semestrali.