IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio; Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2003 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento: per l'Esercito, 80 ufficiali per periodi di 5 giorni, 10 ufficiali, 2 sottufficiali e 7 militari di truppa per periodi di 50 giorni, pari a circa 3 ufficiali, 1 sottufficiale e 1 militare di truppa in ragione d'anno; per la Marina militare, 48 ufficiali e 19 sottufficiali per periodi di 30 giorni, pari a circa 4 ufficiali e 2 sottufficiali in ragione d'anno; per l'Aeronautica militare, 24 ufficiali e 24 sottufficiali per periodi di 30 giorni, pari a circa 2 ufficiali e 2 sottufficiali in ragione d'anno.