IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  l'art.  50  della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive
modificazioni,  sullo  stato  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'art.  47  della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni,  sullo  stato  dei  sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'art.  119  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
14 febbraio  1964,  n.  237,  riguardante  la  leva e il reclutamento
obbligatorio;
  Considerata   la   necessita'  di  provvedere  all'aggiornamento  e
all'addestramento  del  personale  in  congedo  ancora  soggetto agli
obblighi militari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno 2003 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi
di  personale  in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per
aggiornamento ed addestramento:
    per   l'Esercito,   80   ufficiali   per  periodi  di  5  giorni,
10 ufficiali,  2  sottufficiali e 7 militari di truppa per periodi di
50  giorni, pari a circa 3 ufficiali, 1 sottufficiale e 1 militare di
truppa in ragione d'anno;
    per  la  Marina  militare,  48  ufficiali  e 19 sottufficiali per
periodi  di  30 giorni, pari a circa 4 ufficiali e 2 sottufficiali in
ragione d'anno;
    per  l'Aeronautica  militare, 24 ufficiali e 24 sottufficiali per
periodi  di  30 giorni, pari a circa 2 ufficiali e 2 sottufficiali in
ragione d'anno.