Art. 2. 1. La puntuale ripartizione di detti quantitativi tra i soggetti tenuti all'obbligo e' stata effettuata sulla base dei seguenti coefficienti cosi' definiti: per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni, dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2002: cat. I: 21,024424%; cat. II: 21,781640%; cat. III: 22,511042%; per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3 e art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dal rapporto tra il 50% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'AIE in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2002: cat. I: 3,792619%; cat. II: 3,792619%; cat. III: 3,792619%. 2. Con specifica lettera ministeriale, la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sara' comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.