Art. 3.
  1.  E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi
e/o semilavorati le scorte di cui agli articoli precedenti secondo le
modalita'  previste dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 16995 del
19 settembre 2002.
  2.  La  scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni
potra' essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione
che   ciascuna  tonnellata  di  prodotto  finito  sia  sostituita  da
tonnellate 1,299 di materia prima.
  3.  La  scorta  costituente  la  quota  destinata  a raggiungere il
livello  fissato dall'AIE potra' essere sostituita con oli greggi e/o
semilavorati  a  condizione  che  ogni  tonnellata sia sostituita con
tonnellate   1,2  di  materia  prima;  essa  potra'  altresi'  essere
sostituita  con  pari  quantita'  di prodotti appartenenti alle altre
categorie  e  con  prodotti  petroliferi  non  appartenenti  alle tre
categorie  principali  a condizione che il quantitativo da sostituire
sia  prima  convertito  in  oli greggi moltiplicandolo per il fattore
di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.