Art. 4. 1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a partire dalle ore 0.00 del giorno 1 luglio 2003. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la dislocazione di esse. Qualora tale dislocazione non venga comunicata, si assumera' che la scorta permanga presso l'impianto nel quale e' insorta. 2. Ogni successivo diverso riposizionamento delle scorte potra' essere disposto soltanto previa comunicazione al Ministero delle attivita' produttive secondo le modalita' operative contenute nella circolare ministeriale n. 271 del 19 novembre 2002. 3. Le scorte di cui al precedente art. 1 rimangono valide sino alla entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.