Art. 4.
  1.  Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite
a  partire dalle ore 0.00 del giorno 1 luglio 2003. Entro tale data i
singoli  operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e
rendere  nota  la dislocazione di esse. Qualora tale dislocazione non
venga   comunicata,  si  assumera'  che  la  scorta  permanga  presso
l'impianto nel quale e' insorta.
  2.  Ogni  successivo  diverso  riposizionamento delle scorte potra'
essere  disposto  soltanto  previa  comunicazione  al Ministero delle
attivita'  produttive  secondo le modalita' operative contenute nella
circolare ministeriale n. 271 del 19 novembre 2002.
  3. Le scorte di cui al precedente art. 1 rimangono valide sino alla
entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.