Conformemente   a   quanto   previsto  nell'art.  3  del  decreto
ministeriale 7 marzo 2003, recante l'attuazione della direttiva della
Commissione  delle  Comunita'  europee  2003/1/CE,  che  aggiorna gli
elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione
e  la  vendita  dei  cosmetici,  si  riporta, in allegato A, la lista
attuale dei materiali specifici a rischio, di cui all'allegato XI del
regolamento  (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante   disposizioni   per   la   prevenzione,   il   controllo   e
l'eradicazione  di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, da
ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione
del  21 agosto  2002,  che  nel  rispetto  del sopra riferito decreto
ministeriale,   non   possono   entrare   nella  produzione  e  nella
composizione dei prodotti cosmetici.
    Successive   variazioni   saranno   rese  note  con  le  medesime
modalita'.