Conformemente a quanto previsto nell'art. 3 del decreto ministeriale 7 marzo 2003, recante l'attuazione della direttiva della Commissione delle Comunita' europee 2003/1/CE, che aggiorna gli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, si riporta, in allegato A, la lista attuale dei materiali specifici a rischio, di cui all'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione del 21 agosto 2002, che nel rispetto del sopra riferito decreto ministeriale, non possono entrare nella produzione e nella composizione dei prodotti cosmetici. Successive variazioni saranno rese note con le medesime modalita'.