Allegato A ESTRATTO DELL'ALLEGATO XI DEL REGOLAMENTO CE N. 999/2001 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO, DA ULTIMO MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE) N.1494/2002 DELLA COMMISSIONE DEL 21 AGOSTO 2002 Omissis; a) I seguenti tessuti vengono definiti materiale specifico a rischio: i) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale escluse le vertebre della coda e le apofisi trasverse delle vertebre lombari e toraciche e delle ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di eta' superiore a dodici mesi, nonche' gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque eta'; ii) cranio, compresi encefalo e occhi, tonsille e midollo spinale di ovini e caprini di eta' superiore a dodici mesi o ai quali e' spuntato un dente incisivo permanente nonche' milza di ovini e caprini di tutte le eta'. b) Oltre al materiale specifico a rischio elencato al punto 1, lettera a), i tessuti menzionati in appresso devono essere definiti materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonche' in Portogallo, eccettuata la regione autonoma delle Azzorre: i) intera testa, lingua esclusa, compresi encefalo, occhi, gangli trigeminali e tonsille; timo; milza e midollo spinale di bovini di eta' superiore a sei mesi nonche' intestini dal duodeno al retto di bovini di tutte le eta'; ii) colonna vertebrale, inclusi i gangli spinali di bovini di eta' superiore a trenta mesi.". (Omissis).