(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
ESTRATTO   DELL'ALLEGATO  XI  DEL  REGOLAMENTO  CE  N.  999/2001  DEL
PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO, DA ULTIMO MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE)
          N.1494/2002 DELLA COMMISSIONE DEL 21 AGOSTO 2002
    Omissis;
    a) I  seguenti  tessuti  vengono  definiti  materiale specifico a
rischio:
      i) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la
colonna  vertebrale  escluse  le  vertebre  della  coda  e le apofisi
trasverse  delle  vertebre lombari e toraciche e delle ali del sacro,
ma  includendo  i  gangli  spinali e il midollo spinale dei bovini di
eta'  superiore  a  dodici mesi, nonche' gli intestini dal duodeno al
retto e il mesentere dei bovini di qualunque eta';
      ii)  cranio,  compresi  encefalo  e  occhi,  tonsille e midollo
spinale di ovini e caprini di eta' superiore a dodici mesi o ai quali
e'  spuntato  un  dente  incisivo permanente nonche' milza di ovini e
caprini di tutte le eta'.
    b) Oltre  al  materiale  specifico a rischio elencato al punto 1,
lettera  a),  i tessuti menzionati in appresso devono essere definiti
materiale  specifico  a  rischio  nel  Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda  del  Nord  nonche'  in  Portogallo,  eccettuata  la  regione
autonoma delle Azzorre:
      i) intera  testa,  lingua  esclusa,  compresi  encefalo, occhi,
gangli  trigeminali  e  tonsille;  timo;  milza  e midollo spinale di
bovini  di eta' superiore a sei mesi nonche' intestini dal duodeno al
retto di bovini di tutte le eta';
      ii) colonna  vertebrale,  inclusi i gangli spinali di bovini di
eta' superiore a trenta mesi.".
    (Omissis).