Art. 1-bis.

((  1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137,
e' sostituito dal seguente:
  "3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente
le  disposizioni  sostituite  o  abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'articolo  15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse
al  codice  civile.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
adottati,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  previo parere delle
commissioni  parlamentari competenti per materia, resi nel termine di
sessanta  giorni  dal  ricevimento  della relativa richiesta. Decorso
tale   termine,   i   decreti  legislativi  possono  essere  comunque
adottati". ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art. 10 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma
          dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri,   nonche'  di  enti  pubblici",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
          2002, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
          materia  di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
          proprieta'  letteraria  e  diritto  d'autore).  -  1. Ferma
          restando  la  delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
          il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
          e'  delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi  per il riassetto e, limitatamente alla lettera
          a),  la  codificazione  delle  disposizioni  legislative in
          materia di:
                a) beni culturali e ambientali;
                b) cinematografia;
                c) teatro,  musica, danza e altre forme di spettacolo
          dal vivo;
                d) sport;
                e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, senza
          determinare  nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato,   si   attengono  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) adeguamento   agli   articoli 117   e   118  della
          Costituzione;
                b) adeguamento  alla  normativa  comunitaria  e  agli
          accordi internazionali;
                c)   miglioramento  dell'efficacia  degli  interventi
          concernenti  i  beni  e  le attivita' culturali, anche allo
          scopo   di   conseguire   l'ottimizzazione   delle  risorse
          assegnate  e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
          delle  politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
          significativa  e  trasparente  impostazione  del  bilancio;
          snellimento  e  abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
          delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
                d) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera a) del
          comma   1:  aggiornare  gli  strumenti  di  individuazione,
          conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
          anche  attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
          bancarie,  soggetti  pubblici  e privati, senza determinare
          ulteriori   restrizioni   alla   proprieta'   privata,  ne'
          l'abrogazione   degli   strumenti   attuali   e,  comunque,
          conformandosi    al   puntuale   rispetto   degli   accordi
          internazionali,  soprattutto in materia di circolazione dei
          beni  culturali;  riorganizzare  i  servizi  offerti  anche
          attraverso  la  concessione  a soggetti diversi dallo Stato
          mediante   la   costituzione   di  fondazioni  aperte  alla
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
          bancarie,  soggetti  pubblici  e  privati,  in linea con le
          disposizioni  di  cui  alla  lettera  b-bis)  del  comma  1
          dell'art.  10  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368,  e  successive  modificazioni;  adeguare la disciplina
          degli   appalti  di  lavori  pubblici  concernenti  i  beni
          culturali,  modificando  le  soglie  per  il  ricorso  alle
          diverse  procedure  di  individuazione  del  contraente  in
          maniera  da  consentire  anche la partecipazione di imprese
          artigiane  di  comprovata  specializzazione  ed esperienza,
          ridefinendo   i  livelli  di  progettazione  necessari  per
          l'affidamento   dei   lavori,   definendo   i   criteri  di
          aggiudicazione  e  prevedendo  la  possibilita' di varianti
          oltre  i  limiti  percentuali  ordinariamente  previsti, in
          relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
          tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
          costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
          intervengono   nelle   procedure   per  la  concessione  di
          contributi  e  agevolazioni  in  favore di enti ed istituti
          culturali,   al  fine  di  una  precisa  definizione  delle
          responsabilita'  degli  organi tecnici, secondo principi di
          separazione   fra   amministrazione   e   politica   e  con
          particolare  attenzione  ai  profili  di  incompatibilita';
          individuare    forme    di    collaborazione,    in    sede
          procedimentale,  tra  le  amministrazioni  per  i beni e le
          attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
          opere destinate alla difesa militare;
                e) quanto  alle  materie  di cui alle lettere b) e c)
          del  comma  1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
          relative    funzioni,    anche    mediante    soppressione,
          accorpamento  e  riduzione  del  numero  e  dei componenti;
          snellire  le  procedure  di  liquidazione  dei contributi e
          ridefinire  le  modalita'  di  costituzione e funzionamento
          degli   organismi   che  intervengono  nelle  procedure  di
          individuazione   dei   soggetti   legittimati   a  ricevere
          contributi  e  di  quantificazione  degli  stessi; adeguare
          l'assetto  organizzativo  degli  organismi  e degli enti di
          settore;  rivedere  il  sistema  dei controlli sull'impiego
          delle  risorse  assegnate  e  sugli  effetti prodotti dagli
          interventi;
                f) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera d) del
          comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
          cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
          doping;  riordinare  i compiti dell'Istituto per il credito
          sportivo,  assicurando negli organi anche la rappresentanza
          delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
          di finanziamento anche a soggetti privati;
                g) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera e) del
          comma  1:  riordinare,  anche  nel  rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  indicati  all'art. 14, comma 1, lettera
          b),  della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
          degli  autori  ed  editori  (SIAE),  il  cui statuto dovra'
          assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
          e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
          massima   trasparenza   nella   ripartizione  dei  proventi
          derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
          diritto;   armonizzare   la   legislazione   relativa  alla
          produzione   e   diffusione   di   contenuti   digitali   e
          multimediali  e  di  software ai principi generali a cui si
          ispira  l'Unione  europea  in materia di diritto d'autore e
          diritti connessi.
              3.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1 indicano
          esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge  in  generale  premesse  al  codice civile. I decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 1 sono adottati, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, previo parere delle
          commissioni  parlamentari  competenti per materia, resi nel
          termine  di  sessanta giorni dal ricevimento della relativo
          richiesta.  Decorso  tale  termine,  i  decreti legislativi
          possono essere comunque adottati.
              4.  Disposizioni  correttive ed integrative dei decreti
          legislativi  cui  al  comma  1 possono essere adottate, nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime  procedure  di cui al presente articolo, entro due
          anni dalla data della loro entrata in vigore".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 15 delle disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile:
              "Art. 15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non sono
          abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
          del  legislatore,  o  per  incompatibilita'  tra  le  nuove
          disposizioni  e  le  precedenti  o  perche'  la nuova legge
          regola   l'intera   materia   gia'   regolata  dalla  legge
          anteriore".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNICEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".