Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 12 maggio 2003 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                Oneri generali del sistema elettrico

  1.  A  decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali del sistema
elettrico,  di  cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
    a) i   costi   connessi   allo   smantellamento   delle  centrali
elettronucleari  dismesse,  alla  chiusura del ciclo del combustibile
nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti;
    b) i  costi  relativi  all'attivita'  di  ricerca  e  di sviluppo
finalizzata  all'innovazione tecnologica di interesse generale per il
sistema elettrico;
    c) l'applicazione  di  condizioni  tariffarie  favorevoli  per le
forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate
nell'articolo  2,  punto  2.4, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato in data
19 dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 39 del
16 febbraio 1996;
    d) la  reintegrazione  dei maggiori costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione  all'estero  delle  attivita'  di  scarico a terra e
rigassificazione  del  gas  naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla
Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla
data  del  19 febbraio  1997,  e  che non possono essere recuperati a
seguito  dell'entrata  in  vigore  della  direttiva  n.  96/92/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai
costi  annui  effettivamente  sostenuti  derivanti  dal complesso dei
relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione
del   gas  naturale,  sommati  agli  oneri  derivanti  dalle  perdite
tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1 gennaio 2010.