Art. 2. Esclusione delle compensazioni 1. Dal 1 gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000. 2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, )) con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto dei Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonche' le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto. 3. Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna societa' sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra societa'. Alle societa' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi. 4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gli acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (( 5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico. ))