Art. 2.
                   Esclusione delle compensazioni

  1. Dal 1 gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio
2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 3 febbraio 2000.
  2.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, (( sentita l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  che  si esprime entro il termine di
trenta  giorni,  ))  con  uno  o  piu'  decreti, determina le partite
economiche  relative  agli  oneri  di  cui  all'articolo  3, comma 1,
lettere  a)  e b) del citato decreto dei Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  in data 26 gennaio 2000, e successive
modificazioni,  maturati fino al 31 dicembre 2003, nonche' le partite
economiche  relative  al  comma  1,  ed  impartisce  le  disposizioni
necessarie  ai  fini  del rimborso di tali partite economiche e della
copertura  del  relativo  fabbisogno,  ferme restando le modalita' di
calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.
  3.  Dal  1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai
soli  fini  della  liquidazione  delle  partite economiche, eventuali
oneri  negativi  maturati  complessivamente da ciascuna societa' sono
annullati,   fatti   salvi  gli  eventuali  oneri  positivi  maturati
complessivamente  da  ciascuna  altra  societa'. Alle societa' di cui
all'articolo 2  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la
cessione,  gli  eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo
restando l'annullamento degli oneri negativi.
  4.  Dagli  acquisti  da  terzi nazionali di cui alla lettera a) del
comma   8   dell'articolo   5   del   citato   decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio
2000,   e   successive   modificazioni,  sono  esclusi  gli  acquisti
dell'energia  di  cui  al  secondo  ed  al terzo periodo del comma 12
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
((  5.  Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema
energetico  nazionale,  previo  parere  delle  competenti commissioni
parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita
l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il
termine  di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri
generali afferenti al sistema energetico. ))