Art. 3.
Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti

  1.   Ai   fini   dell'effettuazione   della  valutazione  d'impatto
ambientale  (VIA)  sui  progetti  di  nuova  installazione, ovvero di
modifica  o  ripotenziamento  di  impianti  di  produzione di energia
elettrica  di  potenza  superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi
del   decreto-legge   7 febbraio   2002,   n.   7,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9 aprile  2002, n. 55, sono considerati
prioritari  i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti
che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive,
nonche'  i  progetti che comportano il riutilizzo di siti gia' dotati
di  adeguate  infrastrutture  di  collegamento  alla  rete  elettrica
nazionale,  ovvero  che  contribuiscono  alla  diversificazione verso
fonti  primarie  competitive,  ovvero che comportano un miglioramento
dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a
livello  regionale,  anche tenendo conto degli sviluppi della rete di
trasmissione e delle nuove centrali gia' autorizzate.
  2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi dei
decreto-legge  7 febbraio  2002, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9 aprile  2002,  n.  55,  e'  prorogato,  anche  per  i
procedimenti  in  corso,  di  ulteriori  novanta giorni dalla data di
trasmissione  da  parte  del  proponente delle eventuali integrazioni
progettuali  richieste, una sola volta, a fini istruttori. (( In tali
casi  e'  prorogato  di  novanta  giorni  anche  il  termine  per  la
conclusione  del  procedimento  autorizzatorio di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  citato  decreto-legge  n. 7 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 55 de 2002.
  2-bis.  Nelle  more  della  realizzazione  dei  progetti  di  nuova
installazione,  ovvero  di  modifica o ripotenziamento di impianti di
produzione  di  energia  elettrica  di  potenza  superiore  a  300 MW
termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004,
il  Ministro delle attivita' produttive, in relazione alla necessita'
di  garantire  la  sicurezza  del  sistema  elettrico nazionale, puo'
disporre  l'utilizzazione  di  potenza elettrica per un ammontare non
superiore  a  4.000  MW  netti,  derivante dall'esercizio di impianti
termoelettrici,  per  i  quali  non risulta garantito il rispetto dei
limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate
con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data  12 luglio 1990,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 1990.
  2-ter.  L'utilizzazione  degli impianti termoelettrici prevista dal
comma  2-bis  avviene  sulla  base  di piani transitori approvati con
decreti  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, sentite le
regioni   interessate,   su   proposta  del  gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti
ad  assicurare  l'ottimale  gestione  degli  impianti  termoelettrici
interessati  e  a  ridurre  le  quantita'  di  inquinanti  emesse  in
atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del regolamento di cui
al  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
2 aprile  2002,  n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le
previsioni  temporali  di  utilizzo degli impianti situati in aree di
particolare   pregio   ambientale   o   sottoposte  ad  alto  rischio
ambientale.
  2-quater.  Fatti  salvi i termini piu' restrittivi gia' definiti in
sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto sono
attuati,  secondo  i progetti predisposti dai produttori ai sensi del
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli
interventi  di  adeguamento  degli  impianti di cui al comma 2-bis ai
limiti  di  emissione  in  atmosfera  previsti dal citato decreto del
Ministro  dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti
provvedono    alla    conclusione    degli   eventuali   procedimenti
amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti
progetti  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
  3.  Ai fini della valutazione delle priorita' di cui al comma 1, il
gestore  della  rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere
al Ministero delle attivita' produttive analisi previsionali relative
ai  dati  su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto
della   rete   elettrica,  nonche'  sulla  evoluzione  della  potenza
installata prevista. ))
  4.   Con   decreto   dei  Ministri  delle  attivita'  produttive  e
dell'ambiente  e  della tutela del territorio, (( sentito il comitato
paritetico  ))  di  cui  all'articolo  1,  comma  3-bis,  del  citato
decreto-legge  n.  7  del  2002, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n.  55  del  2002,  integrato con rappresentanti del Ministero
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio,  e'  approvato
periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorita' di
cui al comma 1.
  5.  Al  fine  di assicurare il corretto adempimento delle eventuali
prescrizioni  previste  dai  decreti di compatibilita' ambientale per
gli  impianti  di  produzione  di energia elettrica assoggettati alle
procedure  di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349,  i  soggetti  proponenti  versano all'entrata del bilancio dello
Stato  un  contributo pari a diecimila euro, che sara' riassegnato ad
apposito  capitolo  del  bilancio del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. (( Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  definite le modalita' di versamento del contributo di
cui  al precedente periodo, nonche', per le attivita' di verifica che
non  si  concludono in un solo esercizio finanziario, le modalita' di
versamento  in  quote annue, in funzione della durata delle attivita'
medesime.
  5-bis.  Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n.  55,  le  parole:  "della  procedura di VIA" sono sostituite dalle
seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2". ))