LA  COMMISSIONE  PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
                     DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
  a) visto  l'art.  4,  primo  comma,  terzo  capoverso,  della legge
14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di
disciplinare   direttamente  le  Tribune;  visto  altresi'  il  primo
capoverso   della   medesima   disposizione,   che  attribuisce  alla
Commissione  il  potere  di formulare indirizzi generali rivolti alla
societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
  b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
  c) rilevato   che  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 aprile  2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  n.  85 dell'11 aprile 2003, e' stato indetto per il giorno
di  domenica  15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione
dell'art.  18,  commi  primo,  secondo e terzo, della legge 20 maggio
1970,  n.  300,  dell'art.  2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della
legge  11 maggio  1990,  n.  108, e dell'art. 8 della legge 11 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, limitatamente alle parole e
ai periodi indicati;
  d) rilevato   che  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 aprile  2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  n.  85 dell'11 aprile 2003, e' stato indetto per il giorno
di  domenica  15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione
della  servitu'  di  elettrodotto  stabilita  dall'art. 119 del testo
unico  delle  disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  gli  impianti
elettrici,  approvato  con  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
nonche' dall'art. 1056 del codice civile;
  f) considerata   la   parziale  sovrapposizione  cronologica  della
campagna per le elezioni comunali e provinciali dei giorni 18 maggio,
25 maggio  e  8 giugno  2003,  nonche' della campagna per le elezioni
regionali  dell'8 giugno  2003, e della campagna per i referendum del
15 giugno successivo;
  g) considerata   l'opportunita'   che  la  concessionaria  pubblica
garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito
referendario,  anche  nelle trasmissioni che non rientrano nei generi
della comunicazione e dei messaggi politici;
  h) ritenuto  di  dover  assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella   Gazzetta   Ufficiale,  adeguata  conoscibilita'  al  presente
provvedimento,  che  in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento
ed estranei alla Rai;
  i) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  pubblico  radiotelevisivo,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
  1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
alle consultazioni referendarie del 15 giugno 2003 in materia di art.
18  dello statuto dei lavoratori e in materia di servitu' coattiva di
elettrodotto,  e  si  applicano su tutto il territorio nazionale. Ove
non  diversamente  previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo
alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale, dei decreti del Presidente della Repubblica che indicono i
referendum, sino a tutta la giornata di votazione.
  2.  In  tutte  le  trasmissioni  che,  ai  sensi e con i limiti del
presente  provvedimento,  operano  riferimenti  ai  temi  propri  dei
referendum,   gli  spazi  sono  ripartiti  in  misura  uguale  fra  i
favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.