Art. 3. Soggetti politici legittimati alle trasmissioni 1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte: a) il comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario e' stato proposto da piu' comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito; b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento, nonche' le altre forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario e che si siano esplicitamente dichiarati favorevoli o contrari al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento. 2. I soggetti di cui al comma 1, punto c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari. 3. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui all'art. 9. Con le medesime modalita' la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.