Art. 3.
           Soggetti politici legittimati alle trasmissioni
  1.  Alle  trasmissioni  che  trattano  i temi propri dei referendum
possono prendere parte:
    a) il  comitato  promotore di ciascun quesito referendario. Se il
medesimo  quesito  referendario  e'  stato  proposto da piu' comitati
promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;
    b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del
Parlamento,  nonche'  le  altre  forze politiche che hanno eletto con
proprio  simbolo  almeno  due  rappresentanti  italiani al Parlamento
europeo;
    c) i  comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi,
comunque  denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di
rilevanza  nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui
alle  lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico
ai  quesiti  referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione
di  voto  favorevole  o  contrario  e  che  si  siano  esplicitamente
dichiarati  favorevoli  o  contrari  al quesito referendario. La loro
partecipazione  alle  trasmissioni  e' soggetta alle condizioni ed ai
limiti di cui al presente provvedimento.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  punto  c),  devono essersi
costituiti  come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi
successivi  alla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente  provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi
essi  chiedono  alla  Commissione  di  partecipare alle trasmissioni,
indicando  preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale
intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.
  3.  La  rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera
c),  ed  il  loro  interesse  obiettivo e specifico a ciascun quesito
referendario sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui
all'art.  9. Con le medesime modalita' la Commissione valuta, in caso
di  dubbio,  la  sussistenza  delle  altre  condizioni  indicate  dal
presente articolo.