Art. 5.
    Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica
  1.  La  direzione  delle  tribune  e servizi parlamentari della Rai
predispone  e  trasmette  in  rete nazionale, a partire dal 15 maggio
2003,  un  ciclo  di  tribune  riservate ai temi dei referendum, alle
quali  prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con
le seguenti modalita':
    a) i  comitati  promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune, per illustrare
le  motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi
l'indicazione di voto favorevole;
    b) i  gruppi  parlamentari  e  le  altre  forze  politiche di cui
all'art.  3,  comma 1, lettera b), sono invitati dalla Rai a prendere
parte alle tribune; la partecipazione non puo' aver luogo se non dopo
che  essi  abbiano  dichiarato,  per  ciascun quesito in relazione al
quale   intendano  intervenire,  se  si  dichiareranno  favorevoli  o
contrari;
    c) la  Rai  individua  quali,  tra  i comitati di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera  c), possono essere invitati a prendere parte alle
tribune,  tenendo  conto  della  rilevanza politica e sociale e della
consistenza   organizzativa   di   ciascuno,   nonche'   degli  spazi
disponibili  in  ciascuna  tribuna, anche in rapporto all'esigenza di
ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a
ciascun quesito.
  2.  La  Rai,  previa  comunicazione alla Commissione, puo' altresi'
invitare  alle tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli
di  cui all'art. 3, comma 1, qualora cio' sia giustificato dalla loro
eccezionale  rilevanza  politica o sociale, ovvero sia necessario per
assicurare parita' effettiva alle opposte indicazioni di voto.
  3.  Le  tribune  di  cui  al  presente  articolo non possono essere
trasmesse  nei  giorni  di sabato 24, domenica 25 e lunedi' 26 maggio
2003  nonche'  nei  giorni di sabato 7, domenica 8, lunedi' 9, sabato
14, domenica 15 e lunedi' 16 giugno 2003.
  4.  Alle  tribune  di cui al presente articolo non possono prendere
parte  persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione.
Nelle medesime tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan
che  coincidano  o  che  obiettivamente  richiamino quelli utilizzati
nelle  competizioni elettorali, ne' puo' farsi altro riferimento alle
competizioni elettorali in corso.
  5.  Qualora  alle  tribune di cui al presente articolo prenda parte
piu'  di  una  persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di
quelle   che   sostengono   l'indicazione  di  voto  favorevole  deve
intervenire in rappresentanza di un comitato promotore.
  6.  Le  tribune  di cui al presente articolo sono programmate sulle
tre  reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo
ascolto.  Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarita'
che   la   specificita'  del  mezzo  rende  necessarie  o  opportune.
L'eventuale  rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facolta'
degli   altri   soggetti   ad   intervenire,   anche  nella  medesima
trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo
loro  spettante:  nelle relative trasmissioni e' fatta menzione della
rinuncia. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, e possono
essere  registrate,  purche'  la  registrazione  sia effettuata nelle
ventiquattro  ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga
contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna.
  7.  Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune  sono
delegate  alla  direzione  delle tribune e servizi parlamentari della
Rai,  che  riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che
lo  ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. La Commissione
decide con le modalita' di cui all'art. 9.
  8.  Le  ulteriori  trasmissioni  di comunicazione politica, diverse
dalle  tribune,  eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle
disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.