Art. 5. Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica 1. La direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai predispone e trasmette in rete nazionale, a partire dal 15 maggio 2003, un ciclo di tribune riservate ai temi dei referendum, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalita': a) i comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole; b) i gruppi parlamentari e le altre forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune; la partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari; c) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonche' degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito. 2. La Rai, previa comunicazione alla Commissione, puo' altresi' invitare alle tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, qualora cio' sia giustificato dalla loro eccezionale rilevanza politica o sociale, ovvero sia necessario per assicurare parita' effettiva alle opposte indicazioni di voto. 3. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 24, domenica 25 e lunedi' 26 maggio 2003 nonche' nei giorni di sabato 7, domenica 8, lunedi' 9, sabato 14, domenica 15 e lunedi' 16 giugno 2003. 4. Alle tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, ne' puo' farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso. 5. Qualora alle tribune di cui al presente articolo prenda parte piu' di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un comitato promotore. 6. Le tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo ascolto. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarita' che la specificita' del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facolta' degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni e' fatta menzione della rinuncia. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, e possono essere registrate, purche' la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna. 7. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. La Commissione decide con le modalita' di cui all'art. 9. 8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.