Art. 9. Comunicazioni e consultazione della Commissione 1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione. 2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.