Art. 9.
           Comunicazioni e consultazione della Commissione
  1.  I  calendari  delle  tribune e le loro modalita' di svolgimento
sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2.  Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio
di  presidenza,  tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari
per  l'interpretazione  e l'attuazione del presente provvedimento, in
particolare  valutando  gli  atti  di  cui  al comma 1, ed ogni altra
questione controversa.