LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE LA VIGILANZA DEI
                       SERVIZI RADIOTELEVISIVI
  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione":
    a) tenuto  conto  che con decreto del Presidente della Repubblica
del  15 aprile  2003,  sono  stati  convocati per il 22 giugno 2003 i
comizi  elettorali  per  l'elezione  suppletiva  di  un  senatore nel
collegio n. 21 della regione Lazio (Marino-Colleferro-Frascati);
    b) visto  il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del  Senato  della  Repubblica,  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;
    c) vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni
per  la  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;
    d) ritenuto  di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella   Gazzetta   Ufficiale,  adeguata  conoscibilita'  al  presente
provvedimento,  che  in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento
ed estranei alla RAI;
    e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                              Dispone:
  nei   confronti   della   RAI  radiotelevisione  italiana  societa'
concessionaria   del   servizio  pubblico  radiotelevisivo,  come  di
seguito.
                               Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
  1. Le  disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
all'elezione  suppletiva indetta nel collegio senatoriale n. 21 della
regione Lazio (Marino-Colleferro-Frascati) per il 22 giugno 2003 e si
applicano  alla  programmazione  radiotelevisiva  destinata ad essere
irradiata  nel territorio della regione Lazio. Esse hanno effetto dal
giorno   successivo   alla   data   di   pubblicazione  del  presente
provvedimento  nella  Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia
il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni  elettorali  amministrative,  regionali o referendarie,
saranno   applicate   le   disposizioni  di  attuazione  della  legge
22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.