LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione": a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 2003, sono stati convocati per il 22 giugno 2003 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di un senatore nel collegio n. 21 della regione Lazio (Marino-Colleferro-Frascati); b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533; c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica; d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI; e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone: nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito. Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'elezione suppletiva indetta nel collegio senatoriale n. 21 della regione Lazio (Marino-Colleferro-Frascati) per il 22 giugno 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio della regione Lazio. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale. 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.