Art. 2. Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna elettorale nella regione Lazio 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata nella regione Lazio ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla rete regionale RAI del Lazio di cui all'art. 4; b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 5; c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Lazio non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della giunta e del consiglio regionale del Lazio, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale. 2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.