Art. 2.
Tipologia  della  programmazione  regionale  RAI  durante la campagna
                   elettorale nella regione Lazio
  1.   Nel   periodo   di  vigenza  del  presente  provvedimento,  la
programmazione radiotelevisiva irradiata nella regione Lazio ha luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
      a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della
legge  22 febbraio  2000,  n.  28, puo' effettuarsi mediante forme di
contraddittorio,  interviste  ed  ogni  altra  forma  che consenta il
raffronto  tra  le  differenti posizioni politiche e tra candidati in
competizione.  Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6
e  le  eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente
programmate dalla rete regionale RAI del Lazio di cui all'art. 4;
      b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e
10,   della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28,  sono  caratterizzati
dall'assenza  del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente
nei contenitori di cui all'art. 5;
      c) l'informazione  e'  assicurata  mediante  i  notiziari  ed i
relativi   approfondimenti,   purche'  la  loro  responsabilita'  sia
ricondotta  a  quella di specifiche testate giornalistiche registrati
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
      d) in  tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella
regione  Lazio  non  e'  ammessa,  ad  alcun  titolo,  la presenza di
candidati,  esponenti  di  partiti  e  movimenti politici, membri del
Governo  e  del  Parlamento  ovvero  della  giunta  e  del  consiglio
regionale  del Lazio, e non possono essere trattati temi di rilevanza
politica ed elettorale.
  2.   L'eventuale   assenza   delle   tribune  dalla  programmazione
radiotelevisiva,  da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la
RAI  l'obbligo  di  realizzare comunque trasmissioni di comunicazione
politica,  ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4,
e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.