Art. 4.
Trasmissioni  di  comunicazione politica autonomamente disposte dalla
                                 RAI
  1.  Nel  periodo  di  vigenza  del  presente  provvedimento  la RAI
programma nella regione Lazio trasmissioni di comunicazione politica.
  2.  Nelle  trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra
la  data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del
termine   di   presentazione   delle   candidature,   gli   spazi  di
comunicazione politica sono garantiti:
    a) nei  confronti  delle  forze  politiche  che  costituiscono un
gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
    b) nei  confronti  delle  forze politiche che abbiano eletto, con
proprio  simbolo,  almeno  due rappresentanti italiani nel Parlamento
europeo;
    c) il  gruppo  Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto
del  Senato  della  Repubblica.  I rispettivi Presidenti individuano,
secondo  criteri  che  contemperino le esigenze di rappresentativita'
con  quelle  di pariticita', le forze politiche, diverse da quelle di
cui  ai punti a) e b), che di volta in volta rappresenteranno ciascun
gruppo.
  3.  Nelle  trasmissioni  di cui al comma 2, il tempo disponibile e'
ripartito  per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera
a),   in   proporzione   alla   consistenza   dei  rispettivi  gruppi
parlamentari,  per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera
b)  e  per  il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera c), in
modo paritario.
  4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la
presentazione  delle  candidature  e la mezzanotte del secondo giorno
precedente  la  data  delle  elezioni,  gli  spazi  di  comunicazione
politica  sono  garantiti  nei  confronti  dei  candidati ed il tempo
disponibile e' ripartito tra di essi in modo paritario.
  5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili
il  principio di pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere
realizzato,  oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche
nell'ambito  di  un  ciclo  di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di
esse  abbia  analoghe  possibilita' di ascolto. E' altresi' possibile
realizzare  trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti
che rivolgano domande ai partecipanti.
  6.  In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica
nei  confronti  dei  soggetti  politici  aventi  diritto  deve essere
effettuata   su   base  settimanale,  garantendo  l'applicazione  dei
principi  di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento nell'ambito di
ciascun periodo settimanale di programmazione.
  7.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo  deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223.