Art. 4. Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella regione Lazio trasmissioni di comunicazione politica. 2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti: a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel Parlamento europeo; c) il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi Presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariticita', le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo. 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile e' ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera a), in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera b) e per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera c), in modo paritario. 4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei candidati ed il tempo disponibile e' ripartito tra di essi in modo paritario. 5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il principio di pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di esse abbia analoghe possibilita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti. 6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo settimanale di programmazione. 7. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.