Art. 5.
                        Messaggi autogestiti
  1.  La  programmazione  dei  messaggi  politici  autogestiti di cui
all'art.  4,  commi  3  e  10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e
all'art.  2,  comma  1,  del presente provvedimento, ha luogo in rete
regionale in appositi contenitori.
  2.  I  messaggi  di  cui  al  comma  1 possono essere richiesti dai
medesimi soggetti di cui all'art. 4 del presente provvedimento.
  3.  Entro  il  giorno  successivo  alla data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del presente provvedimento, la RAI comunica alla
Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il
numero  giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti
di  cui  all'art.  4,  comma  3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
nonche'  la  loro  collocazione  nel palinsesto, che deve tener conto
della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni
di  cui  all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono
riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione
della  RAI  e'  valutata  dalla  Commissione  con le modalita' di cui
all'art. 11 del presente provvedimento.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a
seguito di loro specifica richiesta la quale:
    a) e'  presentata  alla  sede  regionale  della RAI nella regione
Lazio  entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine
per la presentazione delle candidature;
    b) indica  la  durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i
limiti di legge;
    c) specifica  se  ed  in  quale  misura  il  richiedente  intende
avvalersi  gratuitamente  delle  strutture tecniche della RAI, ovvero
fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche'
con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
  5.   La  RAI  provvede  a  ripartire  le  richieste  pervenute  nei
contenitori.  Per giustificati motivi i termini indicati nel presente
articolo  possono  essere modificati o derogati dalla Commissione. Il
soggetto  avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non
fruisce  dello  spazio  ad  esso  assegnato  non puo' recuperare tale
spazio   nei   contenitori   trasmessi  successivamente.  La  mancata
fruizione  di  tali  spazi  non  pregiudica  la  facolta' degli altri
soggetti  aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati,
anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo a
loro originariamente assegnato.
  6.  Per  quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo
si   applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  4,  della  legge
22 febbraio 2000, n. 28.