Art. 6.
                         Tribune elettorali
  1.  In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la
RAI    organizza    e   trasmette   nella   regione   Lazio   Tribune
politiche-elettorali,  televisive  e  radiofoniche,  privilegiando la
formula del confronto o quella della conferenza stampa.
  2.   Alle   Tribune   di   cui   al  presente  articolo,  trasmesse
anteriormente  allo  spirare  del  termine per la presentazione delle
candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici individuati all'art. 4, comma 2.
  3.   Le   tribune   di   cui   al   presente   articolo,  trasmesse
successivamente  allo  spirare del termine per la presentazione delle
candidature, partecipano unicamente i candidati.
  4.  Alle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo si applicano
inoltre le disposizioni di cui all'art. 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.
  5.  Le  tribune  sono  registrate  e trasmesse dalla sede regionale
della RAI.
  6.  La  ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni,
ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo'
proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.
  7.    L'organizzazione   e   la   conduzione   delle   trasmissioni
radiofoniche,  tenendo  conto  della  specificita'  del  mezzo,  deve
tuttavia   conformarsi   quanto   piu'  possibile  alle  trasmissioni
televisive.  L'orario  delle  trasmissioni  e' determinato in modo da
garantire  in  linea  di principio la medesima percentuale di ascolto
delle corrispondenti televisive.
  8.  Tutte  le  tribune  sono  trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso  accordo  tra  tutti  i  partecipanti; se sono registrate, la
registrazione  e' effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa
in  onda,  ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono
parte  alla  trasmissione.  Qualora  le  tribune non siano riprese in
diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di
dichiarare che si tratta di una registrazione.
  9.   L'eventuale   rinuncia   di  un  soggetto  avente  diritto  di
partecipare  alle  tribune  non pregiudica la facolta' degli altri di
intervenirvi,  anche nella medesima trasmissione, ma non determina un
accrescimento   del   tempo   loro   spettante.   Nelle  trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia.
  10.  La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da
quelle  indicate  nel  presente  provvedimento  e'  possibile  con il
consenso  di  tutti  gli  aventi  diritto  e  della RAI. Le ulteriori
modalita'  di  svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione
delle  Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione
tutte  le  volte  che  lo  ritiene  necessario  o  che ne viene fatta
richiesta.  Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art.
10.
  11.  Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di
cui agli articoli 4 e 5, sono sospese nei giorni 24, 25 e 26 maggio e
7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 e 23 giugno 2003.