Art. 7.
                            Informazione
  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed
i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare
rigore,  ai  criteri  dell'imparzialita',  dell'indipendenza  e della
obiettivita',  di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse
forze politiche.
  2.  I  direttori  responsabili  dei  programmi  di  cui al presente
articolo,  nonche'  i loro conduttori e registi, osservano in maniera
particolarmente   rigorosa  ogni  cautela  atta  ad  evitare  che  si
determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o
determinati  competitori  elettorali.  In particolare essi curano che
gli  utenti  non  siano  oggettivamente  nella  condizione  di  poter
attribuire,  in  base  alla  conduzione  del  programma uno specifico
orientamento  ai  conduttori  o  alla  testata,  che  la  presenza di
candidati  sia  limitata  all'esigenza di assicurare la completezza e
l'imparzialita'  dell'informazione,  e che nei notiziari propriamente
detti  non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza
dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).