Art. 7. Informazione 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, ai criteri dell'imparzialita', dell'indipendenza e della obiettivita', di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse forze politiche. 2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza di candidati sia limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).