Art. 8.
        Programmi dell'accesso e Tribune tematiche regionali
  1.  La programmazione dell'accesso regionale nella regione Lazio e'
soggetta  per  il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla
disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
  2.  Le tribune tematiche regionali della regione Lazio sono sospese
nel  periodo  compreso  tra il secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ed il
giorno successivo alla data delle relative elezioni.