Art. 8. Programmi dell'accesso e Tribune tematiche regionali 1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Lazio e' soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 2. Le tribune tematiche regionali della regione Lazio sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.