Art. 2.
        Corsi di studio a distanza - Universita' telematiche
  1.  I  corsi  di  studio a distanza sono istituiti e attivati dalle
Universita'  degli  studi  statali  e  non  statali  ed utilizzano le
tecnologie   informatiche   e   telematiche   in   conformita'   alle
prescrizioni tecniche di cui al presente decreto.
  2.  I  titoli  accademici  di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre
1999, n. 509, possono essere rilasciati da istituzioni universitarie,
promosse  da  soggetti  pubblici  e  privati e riconosciute secondo i
criteri  e  le  procedure  di  cui  al  presente decreto. Le predette
istituzioni assumono la denominazione di «Universita' telematiche».