Art. 2. Corsi di studio a distanza - Universita' telematiche 1. I corsi di studio a distanza sono istituiti e attivati dalle Universita' degli studi statali e non statali ed utilizzano le tecnologie informatiche e telematiche in conformita' alle prescrizioni tecniche di cui al presente decreto. 2. I titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, possono essere rilasciati da istituzioni universitarie, promosse da soggetti pubblici e privati e riconosciute secondo i criteri e le procedure di cui al presente decreto. Le predette istituzioni assumono la denominazione di «Universita' telematiche».