Art. 3. Definizione generale di didattica a distanza 1. I corsi di studio a distanza sono caratterizzati da: a) l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attivita' formative basate sull'interattivita' con i docenti/tutor e con gli altri studenti; b) l'impiego del personal computer, eventualmente integrato da altre interfacce e dispositivi come strumento principale per la partecipazione al percorso di apprendimento; c) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico; d) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degti utenti finali e ai percorsi di erogazione; e) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione. 2. L'organizzazione didattica dei corsi di studio a distanza valorizza al massimo, pur nel rispetto delle specificita' dei contenuti e degli obiettivi didattici, le potenzialita' dell'Information & Communication Technology e in particolare: a) la multimedialita', valorizzando un'effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti; b) l'interattivita' con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personalizzati e di ottimizzare l'apprendimento; c) l'interattivita' umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento; d) l'adattivita', ovvero la possibilita' di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell'utente con i contenuti online; e) l'interoperabilita' dei sottosistemi, per il riutilizzo e l'integrazione delle risorse, utilizzati e/o generati durante l'utilizzo dei sistemi tecnologici.