Art. 4.
    Criteri e requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio
  1.  I  corsi  di  studio  delle universita' statali e non statali e
delle  universita'  telematiche di cui all'art. 2 sono accreditati al
rispetto  dei  seguenti  criteri  e dei requisiti di cui all'allegato
tecnico  al  presente  decreto.  In particolare, l'organizzazione dei
corsi stessi deve:
    a)  esplicitare  le  modalita',  i piani di studio, le regole dei
servizi  attraverso  una  Carta dei servizi che espone la metodologia
didattica  adottata  e i livelli di servizio offerti; la Carta stessa
deve  essere  disponibile on line prima dell'inizio delle attivita' e
dovra':
      individuare  gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi,
quali  metadata  dei  contenuti  e  tracciati  dei  dati  anagrafici,
utilizzati  per  descrivere i materiali didattici on line, gli utenti
registrati e i parametri di tracciamento;
      indicare  i  tempi e le modalita' con cui verranno archiviati i
tracciamenti  a  scopo  certificativo e/o di verifica dei percorsi di
apprendimento  intrapresi  dagli  studenti,  in  analogia al percorso
universitario tradizionale;
    b) prevedere la stipula di apposito contratto con lo studente per
l'adesione   ai   servizi   erogati   dalle  universita'  telematiche
contemplando  altresi'  le  modalita'  di  risoluzione  del  rapporto
contrattuale  su richiesta dello studente e garantendo, in ogni caso,
allo studente stesso il completamento del proprio ciclo formativo;
    c)  prevedere  che  il  materiale  didattico erogato ed i servizi
offerti,  siano  certificati  da  un'apposita commissione composta da
docenti universitari;
    d)  garantire  la  tutela  dei dati personali, adottando tutte le
misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
    e)  consentire  la  massima flessibilita' di fruizione dei corsi,
permettendo  sia  la  selezione del massimo numero di crediti annuali
conseguibili,  sia  la  diluizione  di  tali  crediti  su  un  ambito
pluriennale.
  2.  La  valutazione  degli  studenti delle universita' telematiche,
tramite  verifiche  di  profitto,  e'  svolta  presso  le  sedi delle
universita'   stesse,   da   parte   dei  professori  universitari  e
ricercatori.
  3.  I corsi di studio a distanza, istituiti dalle Universita' degli
studi,  statali  e non statali, e dalle Universita' telematiche, sono
disciplinati  in  conformita'  agli ordinamenti didattici vigenti, ai
sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed ai decreti
ministeriali  concernenti  le  classi  dei  corsi  di  studio  di cui
all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto.
  4. Il personale docente e ricercatore, a tempo indeterminato, delle
universita' telematiche e' reclutato secondo le modalita' di cui alla
legge  3 luglio 1998, n. 210. Le Universita' stesse possono, inoltre,
avvalersi,  mediante  la  stipula  di  appositi  contratti di diritto
privato,   di   personale   in   possesso   di   adeguati   requisiti
tecnico-professionali,  ai  sensi  del decreto ministeriale 21 maggio
1998, n. 242.