Art. 4. Criteri e requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio 1. I corsi di studio delle universita' statali e non statali e delle universita' telematiche di cui all'art. 2 sono accreditati al rispetto dei seguenti criteri e dei requisiti di cui all'allegato tecnico al presente decreto. In particolare, l'organizzazione dei corsi stessi deve: a) esplicitare le modalita', i piani di studio, le regole dei servizi attraverso una Carta dei servizi che espone la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti; la Carta stessa deve essere disponibile on line prima dell'inizio delle attivita' e dovra': individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento; indicare i tempi e le modalita' con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale; b) prevedere la stipula di apposito contratto con lo studente per l'adesione ai servizi erogati dalle universita' telematiche contemplando altresi' le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale su richiesta dello studente e garantendo, in ogni caso, allo studente stesso il completamento del proprio ciclo formativo; c) prevedere che il materiale didattico erogato ed i servizi offerti, siano certificati da un'apposita commissione composta da docenti universitari; d) garantire la tutela dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa; e) consentire la massima flessibilita' di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale. 2. La valutazione degli studenti delle universita' telematiche, tramite verifiche di profitto, e' svolta presso le sedi delle universita' stesse, da parte dei professori universitari e ricercatori. 3. I corsi di studio a distanza, istituiti dalle Universita' degli studi, statali e non statali, e dalle Universita' telematiche, sono disciplinati in conformita' agli ordinamenti didattici vigenti, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed ai decreti ministeriali concernenti le classi dei corsi di studio di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto. 4. Il personale docente e ricercatore, a tempo indeterminato, delle universita' telematiche e' reclutato secondo le modalita' di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. Le Universita' stesse possono, inoltre, avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato, di personale in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242.