Art. 5. Comitato di esperti 1. Per i fini di cui all'art. 6, con decreto del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione e per le tecnologie, e' istituito un Comitato di esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali nel settore dell'innovazione tecnologica e della formazione a distanza. Il Comitato e' costituito di sette componenti di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca e tre dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il Presidente e' scelto previa intesa tra i Ministri. Il Presidente ed i componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 2. Il Comitato esprime, sulla base dei criteri e dei requisiti di cui all'art. 4, motivati pareri in ordine alle istanze per l'accreditamento dei corsi di studio a distanza. 3. Per 1'assolvimento dei propri compiti il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita con decreto del Direttore generale dell'Universita'. 4. Ai componenti del Comitato e' attribuito, ove competa, il rimborso delle spese di missione per la partecipazione ai lavori nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni normative in materia.