Art. 5.
                         Comitato di esperti
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  6,  con  decreto  del Ministro
dell'istruzione,  universita'  e ricerca, di concerto con il Ministro
per  l'innovazione  e  per le tecnologie, e' istituito un Comitato di
esperti,  in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali nel
settore  dell'innovazione  tecnologica e della formazione a distanza.
Il  Comitato  e'  costituito di sette componenti di cui tre designati
dal  Ministro  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca  e  tre  dal
Ministro  per  l'innovazione e le tecnologie. Il Presidente e' scelto
previa  intesa  tra  i  Ministri.  Il  Presidente ed i componenti del
Comitato  durano  in  carica tre anni e possono essere confermati una
sola volta.
  2.  Il  Comitato esprime, sulla base dei criteri e dei requisiti di
cui   all'art.   4,  motivati  pareri  in  ordine  alle  istanze  per
l'accreditamento dei corsi di studio a distanza.
  3.  Per  1'assolvimento dei propri compiti il Comitato si avvale di
una  segreteria tecnica costituita con decreto del Direttore generale
dell'Universita'.
  4.  Ai  componenti  del  Comitato  e'  attribuito,  ove competa, il
rimborso  delle  spese  di  missione  per la partecipazione ai lavori
nella  misura  stabilita  dalle  vigenti  disposizioni  normative  in
materia.