Art. 6. Procedure per l'accreditamento dei corsi di studio 1. I soggetti pubblici e privati che intendono ottenere l'accreditamento dei corsi di studio per i fini di cui all'art. 2, comma 2, devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca apposita istanza corredata dalla seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, comprensivi di una relazione illustrativa degli amministratori concernente le azioni per il perseguimento dei fini istituzionali e la consistenza del patrimonio a disposizione; b) copia del regolamento didattico di Ateneo, adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; c) programma di fattibilita' delle iniziative didattiche da realizzare con particolare riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e alle specifiche di cui all'allegato tecnico al presente decreto; d) programmazione delle risorse di personale amministrativo e tecnico e del personale docente a disposizione e della copertura dei costi di avviamento delle attivita' complessivamente considerate. 2. Le universita' degli studi statali e non statali che intendono ottenere l'accreditamento dei corsi di studio a distanza provvedono alla trasmissione dei documenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette al Comitato di cui all'art. 5 copia della stessa e della relativa documentazione. 4. Entro lo stesso termine viene disposto l'invio al Consiglio universitario nazionale del regolamento didattico di Ateneo, sul quale lo stesso Consiglio formula apposito parere nei successivi quarantacinque giorni. 5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione il Comitato formula motivato parere sull'istanza di accreditamento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4. 6. Ai fini della formulazione del parere, su richiesta del Comitato e' in facolta' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza dei requisiti di idoneita' delle attrezzature informatiche e telematiche e degli altri requisiti di cui all'art. 4. A tal fine il Comitato puo' avvalersi anche di esperti esterni in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali. 7. Il provvedimento di accreditamento e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sentito il consiglio universitario nazionale, previo parere motivato formulato dal Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, il termine di cui al comma 5 puo' essere prorogato, a cura del responsabile del procedimento, per non piu' di sessanta giorni. 8. Il provvedimento di diniego dell'accreditamento idoneamente motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 7. 9. I decreti di cui ai commi 7 e 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.