Art. 6.
         Procedure per l'accreditamento dei corsi di studio
  1.   I   soggetti   pubblici   e  privati  che  intendono  ottenere
l'accreditamento  dei  corsi  di studio per i fini di cui all'art. 2,
comma    2,   devono   presentare   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  apposita istanza corredata dalla
seguente documentazione:
    a) copia  dell'atto  costitutivo  e dello Statuto, comprensivi di
una relazione illustrativa degli amministratori concernente le azioni
per  il  perseguimento  dei  fini  istituzionali e la consistenza del
patrimonio a disposizione;
    b) copia del regolamento didattico di Ateneo, adottato ai sensi e
per   gli  effetti  di  cui  all'art.  11  del  decreto  ministeriale
3 novembre 1999, n. 509;
    c) programma  di  fattibilita'  delle  iniziative  didattiche  da
realizzare  con  particolare riferimento al possesso dei requisiti di
cui  all'art.  4  e  alle  specifiche  di cui all'allegato tecnico al
presente decreto;
    d) programmazione  delle  risorse  di  personale amministrativo e
tecnico  e del personale docente a disposizione e della copertura dei
costi di avviamento delle attivita' complessivamente considerate.
  2.  Le  universita' degli studi statali e non statali che intendono
ottenere  l'accreditamento  dei corsi di studio a distanza provvedono
alla  trasmissione  dei documenti di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1.
  3.   Entro   quindici   giorni   dal  ricevimento  dell'istanza  il
responsabile del procedimento trasmette al Comitato di cui all'art. 5
copia della stessa e della relativa documentazione.
  4.  Entro  lo  stesso  termine  viene disposto l'invio al Consiglio
universitario  nazionale  del  regolamento  didattico  di Ateneo, sul
quale  lo  stesso  Consiglio  formula  apposito parere nei successivi
quarantacinque giorni.
  5.  Entro quarantacinque giorni dalla ricezione il Comitato formula
motivato  parere  sull'istanza  di accreditamento, previa valutazione
della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4.
  6. Ai fini della formulazione del parere, su richiesta del Comitato
e'  in  facolta'  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca, accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza
dei   requisiti   di  idoneita'  delle  attrezzature  informatiche  e
telematiche  e degli altri requisiti di cui all'art. 4. A tal fine il
Comitato  puo'  avvalersi  anche  di  esperti  esterni in possesso di
comprovati requisiti tecnico-professionali.
  7.  Il  provvedimento di accreditamento e' adottato con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sentito il
consiglio  universitario  nazionale, previo parere motivato formulato
dal  Comitato,  entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Ove
ricorrano  particolari  necessita'  istruttorie, il termine di cui al
comma   5   puo'  essere  prorogato,  a  cura  del  responsabile  del
procedimento, per non piu' di sessanta giorni.
  8.  Il  provvedimento  di  diniego  dell'accreditamento idoneamente
motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 7.
  9.  I  decreti di cui ai commi 7 e 8 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.