Art. 7. Effetti e limiti di validita' dell'accreditamento 1. Il provvedimento di accreditamento di cui all'art. 6, comma 7, abilita l'Universita' richiedente ad attivare i corsi di studio a distanza, esclusivamente a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 2. Per i fini di cui all'art. 2, comma 2, il provvedimento di accreditamento approva, altresi', lo statuto dell'Universita' telematica ed autorizza l'Universita' stessa al rilascio dei titoli accademici al termine dei corsi di studio a distanza per i quali e' stata prodotta la relativa istanza. I predetti titoli hanno identico valore legale di quelli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 3. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'art. 4, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dispone, con periodicita' almeno triennale ed anche su proposta del Comitato, verifiche ispettive a campione presso le Universita' di cui al comma 1. 4. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti, puo' essere adottato, previo contraddittorio con le Universita', decreto, idoneamente motivato, di revoca dell'accreditamento, previo conforme parere del Comitato. Il decreto di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.