Art. 7.
          Effetti e limiti di validita' dell'accreditamento
  1.  Il  provvedimento di accreditamento di cui all'art. 6, comma 7,
abilita  l'Universita'  richiedente  ad  attivare i corsi di studio a
distanza,  esclusivamente  a  decorrere  dalla data del provvedimento
stesso.
  2.  Per  i  fini  di  cui  all'art. 2, comma 2, il provvedimento di
accreditamento   approva,   altresi',   lo  statuto  dell'Universita'
telematica  ed  autorizza l'Universita' stessa al rilascio dei titoli
accademici  al  termine dei corsi di studio a distanza per i quali e'
stata  prodotta la relativa istanza. I predetti titoli hanno identico
valore  legale di quelli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509.
  3.  Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di cui
all'art.  4,  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  dispone,  con  periodicita'  almeno  triennale  ed anche su
proposta  del  Comitato,  verifiche  ispettive  a  campione presso le
Universita' di cui al comma 1.
  4. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti, puo'
essere  adottato, previo contraddittorio con le Universita', decreto,
idoneamente  motivato, di revoca dell'accreditamento, previo conforme
parere  del  Comitato.  Il  decreto  di  revoca  e'  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.