Art. 8.
                         Disposizioni finali
  1.  Le  Universita'  telematiche  di  cui  all'art. 2, comma 2, non
possono  produrre  istanze  per  il  rilascio  dei  titoli accademici
contemplati  dall'art.  1,  comma  1, lettera a) della legge 2 agosto
1999, n. 264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art.
34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  2. Le istanze per l'accreditamento dei corsi di studio universitari
a  distanza  delle  Universita'  telematiche  che  prevedano,  per il
perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attivita'
pratiche  e  di  tirocinio,  disciplinate  da disposizioni di legge o
dell'Unione  europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori
ad  alta specializzazione, potranno essere valutate previa stipula di
apposite  convenzioni  con  le  Universita' degli studi statali e non
statali.
  3.  Le  procedure  di  cui  all'art. 6 si applicano in ogni caso di
iterazione di nuove istanze per l'accreditamento di corsi di studio a
distanza.
  4.  Alle  Universita'  telematiche  di  cui all'art. 2, comma 2, si
applicano  le  disposizioni  previste  dall'art. 1, commi 1 e 2 della
legge  19 ottobre  1999,  n.  370,  e le disposizioni previste per le
Universita'  statali  e  non  statali  in  materia di valutazione del
sistema universitario.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 aprile 2003


                                       Il Ministro dell'istruzione
                                     dell'università e della ricerca
                                                  Moratti


Il Ministro per l'innovazione
      e le tecnologie
          Stanca