Art. 8. Disposizioni finali 1. Le Universita' telematiche di cui all'art. 2, comma 2, non possono produrre istanze per il rilascio dei titoli accademici contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 2. Le istanze per l'accreditamento dei corsi di studio universitari a distanza delle Universita' telematiche che prevedano, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, potranno essere valutate previa stipula di apposite convenzioni con le Universita' degli studi statali e non statali. 3. Le procedure di cui all'art. 6 si applicano in ogni caso di iterazione di nuove istanze per l'accreditamento di corsi di studio a distanza. 4. Alle Universita' telematiche di cui all'art. 2, comma 2, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e le disposizioni previste per le Universita' statali e non statali in materia di valutazione del sistema universitario. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2003 Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca