Art. 10. 1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, sono apportate le seguenti modifiche: alla settima riga dell'art. 1, comma 1, la frase «dell'art. 13, comma 2, lettera c)» e' sostituita con la seguente: «dell'art. 13, comma 2, lettera e)»; All'art. 2, la frase «decreto ministeriale 26 gennaio, art. 13, comma 1» e' sostituita con la seguente: «decreto ministeriale 26 gennaio 2000, art. 13, comma 1».