Art. 10.
  1.  All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267
del 7 marzo 2003, sono apportate le seguenti modifiche:
    alla  settima  riga dell'art. 1, comma 1, la frase «dell'art. 13,
comma  2,  lettera  c)» e' sostituita con la seguente: «dell'art. 13,
comma 2, lettera e)»;
    All'art.  2,  la frase «decreto ministeriale 26 gennaio, art. 13,
comma  1»  e'  sostituita  con  la  seguente:  «decreto  ministeriale
26 gennaio 2000, art. 13, comma 1».