Art. 11.
  1.  L'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n. 3275 del 28 marzo 2003 e' cosi' integrato: art. 24 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  2.  All'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e' aggiunto il seguente comma: «2.
Per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  comma  1 e' autorizzata
l'apertura   di   apposita   contabilita'   speciale  in  favore  del
Commissario   delegato,   ovvero   del   soggetto  attuatore  da  lui
nominato.».