Art. 11. 1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e' cosi' integrato: art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e' aggiunto il seguente comma: «2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato, ovvero del soggetto attuatore da lui nominato.».